Art. 2.
(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia).

      1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito

 

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denominato «Comitato», costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia ovvero dal presidente della città metropolitana di Venezia, una volta costituita, dai sindaci dei comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e dal sindaco di Mira in rappresentanza dei restanti comuni della conterminazione lagunare.
      2. Il Comitato è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Presidente della giunta regionale del Veneto, di intesa con i sindaci di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di Mira. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Al Comitato sono demandati:

          a) l'approvazione del Piano generale e dei relativi programmi di attuazione;

          b) l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

          c) la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive competenze;

          d) la ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità indicate dal Piano generale e dello stato di attuazione dello stesso;

          e) la nomina dei componenti, del presidente e del direttore dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 3.

      4. Anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, il presidente della giunta regionale del Veneto, di intesa con i sindaci di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di Mira, può convocare il Comitato con cadenza trimestrale, per verificare l'andamento delle attività dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 3.

 

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      5. Il Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione e, comunque, prima della data di presentazione dell'annuale disegno di legge finanziaria. La relazione del Comitato sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge deve, inoltre, recare l'analisi degli eventuali ritardi o difficoltà riscontrati e le misure da adottare per superarli.
      6. Il Comitato adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.